Avevo solo un anno e mezzo nel settembre dell’81. Ero troppo piccolo per capire la portata storica di quello che stava accadendo. La mia percezione delle donne, o meglio della donna, era rappresentata dall’amore di mia madre e dal suo seno dal quale, probabilmente, mi stavo già al tempo distaccando.
A scuola non me ne parlarono mai, e quando da adulto lessi con tanta vergogna dell’uso del delitto d’onore e del matrimonio riparatore, rimasi basito nello scoprire che l’articolo 587 del Codice penale fascista (approvato nell’ottobre 1930 su proposta del ministro della Giustizia, Alfredo Rocco) fu abrogato solo il 5 settembre 1981. Appena 38 anni fa!
Chi mi conosce, sa che sono uno scrittore e che ho studiato tanto la società degli anni ’70, e i precedenti, per la stesura di “Dopo il Funerale: novembre 1975”. In questo romanzo ho avuto l’impeto e la necessità di trattare dei diritti della donna quasi per scusarmi di colpe non ho mai avuto. Eppure, eppure…
Ci sono degli occhi che non dimenticherò mai, che mi hanno turbato parecchio ripercorrendo quegli anni. Guardateli!

Non ho bisogno di dire a chi appartengano questi occhi. Sono disarmanti.
Questo è il risultato di una lunga storia di giustificazione della violenza, una legittimazione ampiamente consolidata nei nostri costumi sociali. E non è colpa delle leggi in uso, perché non sono le leggi che fanno un popolo.
Perché abbiamo permesso di arrivare a tanto?
Penso ai giorni nostri, alle nostre responsabilità e comportamenti. Quanta violenza ingiustificata stiamo ancora permettendo a nostra insaputa?
In questo 8 marzo 2019, vorrei alzare il calice alle donne cha hanno lottato, e mandare a fanculo chi ha deriso il loro potere. Viva le donne e viva chi combatte ogni giorno per i diritti, propri e degli altri. Viva l’uguaglianza sociale contro ogni disumana ignoranza!

Qui un’intervista di Donatella Colasanti rilasciata a Donna Moderna nel 2005.
L’abrogazione di alcuni articoli del Codice Rocco di fascista memoria fu una grande vittoria delle donne contro il matrimonio riparatore, che fino ad allora estingueva di fatto la violenza sessuale senza perseguirla come reato contro la persona, ma soltanto riconducibile all’offesa contro la morale.
Altra immensa vittoria riguardava l’abrogazione del “delitto d’onore”.
Nel 1930 il Codice Rocco sostitutiva l’analogo codice del 1913. Comprendeva cinque libri: cioé le disposizioni generali, l’istruzione, il giudizio, l’esecuzione, i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere e quattrocentoquattro articoli. Dopo la liberazione antifascista venne emesso un decreto del ministro della giustizia del 2 gennaio 1945 mirato alla revisione della disciplina del processo penale articolata in due fasi, di cui la prima atteneva all’eliminazione delle norme del regime fascista, mentre la seconda riguardante l’elaborazione di un nuovo codice. Tuttavia l’aggiornamento richiese un periodo maggiore a quello previsto, giacché la procedura di revisione fu ripresa soltanto sette anni dopo vale a dire nel 1952 e riguardò un centinaio di articoli, ciò portò all’esito della cosiddetta “piccola riforma” con la legge del 18 giugno 1955, n. 517. La seconda fase rilanciata dalla Commissione ministeriale presieduta da F. Carnelutti nel 1962 rimase intenzionale. Soltanto nel 1989 il Codice Rocco é stato sostituito dall’attuale codice di procedura penale.

Ciò valga in generale. Nella fattispecie del reato del cosiddetto del “delitto d’onore” la legge del 5 agosto 1981 n. 442 provvedeva all’abrogazione degli articoli seguenti del Codice Rocco:
- art. 544 “Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”.
- art. 587 “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. (…) Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall’articolo 581”.
Di seguito, la legge del 5 agosto 1981, n. 442 pubblicata dalla Gazzetta ufficiale il 5 settembre 1981:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1. Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.
Art. 2. L’articolo 578 del codice penale e’ sostituito dal seguente: “Art. 578 – (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale). – La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto e’ determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, e’ punita con la reclusione da quattro a dodici anni. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena puo’ essere diminuita da un terzo a due terzi. Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale”.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi’ 5 agosto 1981.
PERTINI SPADOLINI – DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA.
Categorie:Di Ruderi e Scrittura
La vita è piena di donne guerriere, siamo normali, siamo così, ma proprio per questo gli uomini hanno paura di noi! Che peccato anche voi uomini potevate essere di buona pasta, invece avete scelto la strada della coercizione. Non tutti voi siete fatti così ma la vostra indole…
"Mi piace"Piace a 1 persona
Ier l’altro, al corteo, c’era qualcosa di nuovo. Tante ragazze giovani e tanti ragazzi giovani. Ragazzi, non dico al 50% ma tanti; e (le solite) ragazze di allora, , le nonne, sempre arrabbiatissime e felici di ritrovarsi..Tra chi c’è ancora.
Mancava (no, c’era, ma minoritaria) la generazione di mezzo; mancavano le figlie.
Discorso lungo.
Una certa aria nuova, sì, credo di sì. Forse è solo speranza ma non credo; non frequento molto la speranza, di questi tempi. Ma quelle ragazze e quei ragazzi, proprio belli.
"Mi piace"Piace a 1 persona